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comodamente da remoto! Vi forniremo un indirizzo internet a cui collegarvi.
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Il Modem Umts può essere
installato su qualsiasi modello di Aylook: consente un collegamento
diretto al videoregistratore e l'invio di sms e mms con immagini allegate.
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Aylook
è un videorecorder compatibile con qualsiasi marca e modello
di telecamera Ip e analogica.
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NOVITA': LEGGE SULLA PRIVACY
Documentazione
scaricabile
- Scarica un modello .jpg da compilare per gli
impianti che richiedono l'atto di documentazione
delle scelte affettuate: pagina
1 - pagina
2 - pagina
3 (esempio).
-Scarica l'immagine .jpg del foglio
informativo da collocare in prossimità dei
luoghi ripresi.
- Scarica il documento .pdf del disciplinare
tecnico in materia di misure minime di sicurezza. |
Per fare chiarezza sulla regolamentazione della legge sulla
privacy riguardante la videosorveglianza riportiamo i
principali limiti e adempimenti contenuti nei provvedimenti
del Garante del 29 novembre 2000 e del 29 aprile 2004.
Il Garante della privacy, con provvedimento del 29 novembre
2000, ha individuato un decalogo che deve essere rispettato da
tutti coloro che intendono svolgere attività di
videosorveglianza. Il decalogo contiene le seguenti regole:
1. individuare le finalità della sorveglianza e la
compatibilità della stessa con le norme di settore
vigenti;
2. rispettare i principi di correttezza e liceità del
trattamento;
3. effettuare, se dovuta, la notificazione al Garante;
4. fornire agli interessati una chiara e completa informativa;
5. non violare il divieto di controllo a distanza dei
dipendenti sancito nello statuto dei lavoratori;
6. registrare le sole immagini indispensabili per perseguire
lo scopo dichiarato, evitando, per quanto possibile, immagini
dettagliate o ingrandite;
7. individuare il periodo massimo di conservazione delle
immagini;
8. nominare i soggetti responsabili ed incaricati del
trattamento;
9. non utilizzare i dati raccolti per altri scopi;
10. per le telecamere situate agli accessi dei centri storici,
o delle zone a traffico limitato, rispettare le disposizioni
contenute nel D.P.R. 250/1999.
Con il provvedimento del 29 aprile 2004 il Garante ha
specificato in maniera approfondita il provvedimento del 29
novembre 2000 e ha individuato 4 principi da osservare affinchè
la videosorveglianza sia legittima: liceità, necessità,
proporzionalità, finalità.
Il principio di liceità consente la raccolta e l'uso delle
immagini qualora esse siano necessarie per adempiere ad
obblighi di legge o siano effettuate per tutelare un legittimo
interesse. La videosorveglianza è consentita, senza
necessità di alcun consenso, qualora essa sia effettuata nell'intento di
perseguire fini di tutela di persone e beni rispetto a
possibili aggressioni, furti, rapine, atti di vandalismo,
prevenzione di incendi, sicurezza del lavoro.
Secondo il principio di necessità va escluso ogni uso
superfluo ed evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza.
La raccolta e l'uso delle immagini deve essere proporzionale
agli scopi perseguiti.
Il principio di proporzionalità pur consentendo margini di
libertà nella valutazione da parte del titolare del
trattamento, non comporta però scelte del tutto discrezionali
e insindacabili. Va in generale evitata la rilevazione di dati
in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o
per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.
Gli impianti di videosorveglianza devono essere attivati solo
quando altre misure siano ponderatamente valutate
insufficienti o inattuabili (come controlli da parte di
addetti e sistemi di allarme).
Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i
legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici il
trattamento deve essere effettuato con modalità tali da
limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da
proteggere. Per quanto in particolare attiene ai rapporti di
lavoro nell'attività di videosorveglianza occorre rispettare
il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa.
L'eventuale conservazione temporanea delle immagini deve
essere commisurata al grado di indispensabilità e per il solo
tempo necessario e predeterminato a raggiungere la finalità perseguita.
La durata della conservazione deve essere limitata a poche ore
o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla
rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore
conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o
esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una
specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria.
Un eventuale allungamento dei tempi deve essere valutato come
eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante
da un evento già accaduto o realmente incombente.
Solo in alcuni casi specifici, per peculiari esigenze tecniche
(mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività
svolta dal titolare del trattamento (ad esempio
per luoghi come le banche), è ammesso un tempo più ampio di
conservazione dei dati, che non può comunque superare la
settimana.
Le ragioni delle scelte di conservazione delle immagini devono
essere adeguatamente documentate in un atto autonomo
conservato presso il titolare ed il responsabile del
trattamento e ciò anche ai fini della eventuale esibizione in
occasione di visite ispettive.
Secondo il principio di finalità gli scopi perseguiti devono
essere determinati, espliciti e legittimi. Ciò comporta che il
titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza. La videosorveglianza non ha quindi
finalità di sicurezza
pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che competono
invece solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria
oppure a forze armate o di polizia.
Trattamento dei dati
A differenza dei soggetti pubblici, i privati e gli enti
pubblici economici possono trattare dati personali solo se vi
è il consenso preventivo espresso dall'interessato, oppure uno
dei presupposti di liceità previsti in alternativa al
consenso.
Il consenso, oltre alla presenza di un'informativa preventiva
e idonea, è valido solo se espresso e documentato per
iscritto. Non è pertanto valido un consenso presunto o tacito,
oppure manifestato solo per atti o comportamenti concludenti
consistenti ad esempio nell'implicita accettazione delle
riprese in conseguenza dell'avvenuto accesso a determinati
luoghi.
Un'idonea alternativa all'esplicito consenso va ravvisata
nell'istituto del bilanciamento di interessi. Il presente
provvedimento dà attuazione a tale istituto, individuando i
casi in cui la rivelazione delle immagini può avvenire senza
consenso, qualora, con le modalità stabilite in questo stesso
provvedimento, sia effettuata nell'intento di perseguire un
legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso
mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni
rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine,
danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione
di incendi o di sicurezza del lavoro.
Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in
conformità al
Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li
riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica
del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento
illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di
sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente
autorizzate.
Adempimenti
La persona che intende installare un sistema di videosorveglianza
dovrà eseguire i seguenti adempimenti:
a) informativa
Deve informare gli interessati che stanno per accedere o che
si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale
registrazione delle immagini.
Il foglio informativo deve avere
un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente
visibile e deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle
immediate vicinanze.
b) prescrizioni specifiche
La videosorveglianza è consentita, senza necessità di alcun
consenso, qualora essa sia effettuata nell'intento di
perseguire fini di tutela di persone e beni rispetto a
possibili aggressioni, furti, rapine, atti di vandalismo,
prevenzione di incendi, sicurezza del lavoro.
I titolari dei trattamenti devono sottoporre alla verifica
preliminare del garante i sistemi di videosorveglianza che
prevedono una raccolta di immagini collegata e confrontata con
altri particolari dati personali (ad esempio dispositivi che
rendono identificabile la voce oppure il riconoscimento
facciale).
c) soggetti preposti a misure di sicurezza
Devono essere indicate per iscritto tutte le persone fisiche,
incaricate del trattamento, autorizzate ad utilizzare gli
impianti, e nei casi in cui è indispensabile per gli scopi
perseguiti, a visionare le registrazioni.
Sanzioni
La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nei
provvedimenti comporta la illiceità o la non correttezza del
trattamento dei dati ed espone alle seguenti sanzioni:
- inutilizzabilità dei dati personali trattati;
- adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del
trattamento disposti dal Garante o dall'autorità giudiziaria
- applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative o penali.
Per ulteriori notizie visitate il sito: http://www.garanteprivacy.it.
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